Ultima modifica: 20 Dicembre 2014

Controlli e rilievi sull’amministrazione

Art. 31: Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività‘ dell’amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti
i rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti, riguardanti l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione o di singoli uffici.


L’Istituto “Piero Gobetti” non ha recepito rilievi degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile o rilievi della Corte dei conti, riguardanti l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione o di singoli Uffici.




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